NORMATIVA E MANUALI


DISCIPLINARE TECNICO PER L'ALLESTIMENTO DELLA RETE DEI SENTIERI














DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2011,
n. 1558. Individuazione ed approvazione dello schema di rete di mobilità ecologica di interesse regionale.









Legge regionale 21 gennaio 2015 , n. 1
Testo unico Governo del territorio e materie correlate

Sezione III
Rete escursionistica

Art. 175
(Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare)

1. Sono considerate di interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria dell'escursionismo umbro, le seguenti direttrici di percorrenza per il tratto umbro:

a) dorsale appenninica;

b) viabilità storica;

c) percorsi fluviali e lacuali;

d) ex tracciati ferroviari;

e) itinerari della fede.

2. Sono considerati di interesse regionale gli itinerari escursionistici previsti dalla programmazione europea e regionale, nonché quelli interni alle aree a parco, definiti con apposito atto dalla Giunta regionale.

3. La rete primaria di cui al   [ ... ] [155]    comma 1 e la rete di interesse regionale costituiscono [156]  riferimento e matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale insieme dei sentieri e degli itinerari di interesse locale.

4. La Giunta regionale e gli enti locali definiscono la rete escursionistica, le cui opere possono essere dichiarate di interesse pubblico.

5. Le strade vicinali, oltre al collegamento tra luoghi ed altra viabilità pubblica, sono la prima rete della viabilità dolce, utilizzate anche per la rete escursionistica, con finalità ludiche, sportive e per il benessere psicofisico. Il comune, per quanto sopra, può limitare il transito dei veicoli a motore sulle strade vicinali.

Art. 176
(Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare)

1. Alla programmazione della rete escursionistica di interesse regionale e interregionale provvede la Giunta regionale in raccordo con le province ed i comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e del Club alpino italiano (CAI), delegazione regionale umbra, nonché della collaborazione di altre Associazioni operanti nel settore del tempo libero.

2. Nella eventualità che il progetto interessi territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese istituzionali.

3. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale provvedono la Regione e gli enti locali.

4. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i comuni, con la collaborazione del CAI e delle altre Associazioni riconosciute, assumendo come riferimento la rete escursionistica di interesse  interregionale e[157]  regionale.

Art. 177
(Divieto di circolazione)

1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.

2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche è a cura e spese del soggetto titolare del progetto.





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2020














































































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